Inail
Autoliquidazione dei premi 2025/2026
Con la Nota n. 60010 del 22 dicembre 2025, l'Inail ha fornito le istruzioni relative all'autoliquidazione annuale dei premi 2025/2026, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e riepilogando le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro, rinviando, per ulteriori dettagli, alla Guida all'autoliquidazione 2025/2026 pubblicata sul sito dell'Istituto.
Il servizio ALPI online permette la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni e calcola il premio dovuto. La procedura acquisisce automaticamente dagli archivi INAIL le basi di calcolo della singola ditta, limitando la possibilità di errori. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026.
Per le modalità di compilazione rimandiamo alla lettura delle istruzioni contenute nella guida operativa messa a disposizione dall’INAIL nonché alle note che di seguito riportiamo.
Scadenze principali del periodo
- Entro il 16/02/2026 i datori di lavoro devono:
- comunicare l’eventuale riduzione del salario presunto per l’anno 2026 (cfr. le istruzioni più avanti);
- provvedere alla liquidazione ed al pagamento della regolazione premi 2025 e della rata (anticipo) 2026;
- qualora abbiano optato per il pagamento rateale (cfr. le istruzioni a seguire) dell’autoliquidazione, provvedere al pagamento della prima rata;
- Entro il 2/03/2026 occorre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento a rate, utilizzando i servizi telematici “Invio telematico dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
Comunicazione della riduzione del salario presunto
Rammentiamo che i datori di lavoro che prevedono di corrispondere, nel corso dell’anno 2026, al personale dipendente soggetto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro retribuzioni in misura globalmente inferiore a quella corrisposta nel corso del precedente anno 2025, devono inviare, entro il 16/02/2026 attraverso il servizio telematico “Riduzione presunto”, una comunicazione motivata in tal senso alla Sede Inail competente.
Detta comunicazione deve riguardare, ove occorra, anche le retribuzioni degli esposti al rischio silicosi.
Conseguentemente, in sede di autoliquidazione, la rata premio 2026 dovrà essere calcolata non già sulla retribuzione denunciata per il precedente anno 2025, bensì sulla base di quella comunicata, come sopra indicato, all’Inail.
Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole
Il D.L. n. 159/2025 ha autorizzato l’Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico sono applicate in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
- in caso di mancata adozione o diversa riformulazione del decreto interministeriale
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Facoltà di rateizzare l’importo da versare
Il combinato disposto di cui all’art. 59, comma 19 della Legge n. 449/1997 e dell’art. 55, comma 5, della Legge n. 144/1999, consente al datore di lavoro di usufruire della rateazione delle somme derivanti dall’autoliquidazione (regolazione 2025 + rata 2026 in quattro rate trimestrali).
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2026 versando il 25% dell'importo del premio. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nell’anno precedente.
Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro, è pari allo 2,75%.
Sulla base di detto tasso, l’Inail fornisce i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
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Rate |
Data utile per il pagamento |
Coefficienti interessi |
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1° |
16 febbraio 2026 |
0 |
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2° |
18 maggio 2026 |
0,00670548 |
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3° |
20 agosto 2026 |
0,01363699 |
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4° |
16 novembre 2026 |
0,02056849 |
Autoliquidazione On-Line
Il servizio Invio Telematico Dichiarazione Salari permette l’invio delle retribuzioni prodotte in formato elettronico secondo i tracciati record descritti nel paragrafo “Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni – Descrizione dei tracciati record” della Guida operativa Inail.
La procedura chiede di specificare il percorso di memorizzazione del file. Al momento dell’invio, il file viene sottoposto a controlli formali e sostanziali e viene immediatamente rilasciata una ricevuta a video, che viene poi inviata per posta elettronica al trasmittente, insieme alla riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni.
Il servizio Visualizza basi di calcolo permette di visualizzare le basi di calcolo della singola ditta. Gli intermediari devono selezionare il codice ditta per il quale intendono visualizzare le basi di calcolo.
Il servizio Richiesta basi di calcolo permette di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico. Il portale Punto Cliente elabora la richiesta e restituisce un file denominato BASI.TXT (in formato compresso WINZIP).
L’Inail informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2025-2026 sono disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto: 2 gennaio 2026;
- Invio telematico dichiarazione salari: 8 gennaio 2026;
- AL.P.I. online: 8 gennaio 2026;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio: 8 gennaio 2026.
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE
Per quanto riguarda sconti e agevolazioni previste per l'autoliquidazione 2025/2026 si rimanda all'apposito capitolo nella guida operativa.
Incentivi per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2025 sia alla rata 2026.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” (n. rif. 20 - 22 – 24 – 26 – 28 – 30 e 92 – 94 - 96 – 98 – 100 - 102 del MODELLO 1031- TRK 100) e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 21 - 23 -25 - 27 - 29 – 31 e 93 – 95 - 97 – 99 – 101 – 103 del MODELLO 1031 - TRK 100).
Incentivi per assunzioni ex Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi (se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al 18° mese); qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del regolamento CE 800/2008, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti (n. rif. 19 e 91 del modello 1031 - TRK 100) e il relativo codice (v. Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti) nonché le specifiche retribuzioni (rif. da 33 a 83 e da 105 a 155 del modello 1031 - TRK 100). L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.