Indennità di congedo parentale maggiorata per due mesi fino al sesto anno di vita del bambino

Circolare Inps n° 57 del 18 aprile 2024

Con l'allegata circolare n. 57 del 18 aprile 2024, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le attese istruzioni amministrative ed operative in materia di indennità di congedo parentale, a seguito della modifica apportata all'art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità), da parte della Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213,).

L'art. 1, comma 179, della Legge di bilancio 2024 ha, infatti, disposto l'aumento, in via transitoria - per il solo anno 2024 - dal 30 per cento all'80 per cento della retribuzione e in via strutturale, al 60 per cento della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità (rispetto a quella già fissata all'80 per cento in via strutturale dalla Legge di bilancio 2023). Detto aumento è condizionato al godimento dell'ulteriore mensilità di congedo parentale, in alternativa tra il lavoratore padre e la lavoratrice madre, entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (comunque non oltre la maggiore età del figlio).

In proposito, l'Istituto ha precisato - tra l'altro - che:

  • la previsione dell'aumento dell'indennità per l'ulteriore mese (rispetto al primo già disciplinato dalla Legge di bilancio 2023) trova applicazione con riferimento ai soli lavoratori dipendenti (esclusi quindi gli autonomi e i parasubordinati) e purché gli stessi abbiano terminato il congedo di maternità (anche prorogato) o, in alternativa, di paternità (obbligatorio o alternativo) successivamente al 31 dicembre 2023 (v. le casistiche e gli esempi riportati dalla circolare in esame);
  • la nuova disposizione non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato (ai 9 previsti ordinariamente dal Testo Unico maternità e paternità per entrambi i genitori), ma si limita ad aumentare l'indennità per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro;
  • la maggiorazione interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale, cioè continuativo, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria;
  • l'ulteriore mese indennizzato è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi (anche nei medesimi giorni e per lo stesso figlio) o da uno solo di essi.


Nel fare rinvio alla circolare in esame, per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens degli importi da conguagliare con l'utilizzo dei nuovi codici utilizzabili da gennaio 2024 (febbraio 2024 per i datori di lavoro che adottano il sistema di paga differita) e per le eventuali sistemazioni occorrenti per i periodi già trascorsi (restituzione dell'indennità già conguagliata al 30 per cento e esposizione di quella all'80 per cento), si sottolinea che le stesse devono essere effettuate con i flussi di competenza da aprile a giugno 2024.

All./

congedo parentale ulteriore mese istruzioni inps.pdf

24 aprile 2024

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