Indicazioni Inps su salari medi e convenzionali e importi utili, per l'anno 2025, ai fini dell'erogazione di alcune prestazioni economiche
Circolare n° 72 del 2 aprile 2025
Con l'allegata circolare n. 72 del 2 aprile 2025, tenuto conto della variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno 2024, la Direzione Generale dell'INPS ha reso noti i salari medi e convenzionali a valere, per l'anno 2025, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi a favore di determinate categorie di lavoratori, nonché gli importi da prendere a riferimento per l'erogazione di altre prestazioni.
Si segnalano, in particolare, le seguenti fattispecie.
LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO
L'INPS ricorda che il Decreto Interministeriale 16 gennaio 2025 ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2024 a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero, limitatamente a quelli operanti in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi, ove esistenti.
Come già precisato dall'INPS con circolare n. 43 del 18 febbraio 2025, tali valori convenzionali devono essere utilizzati anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, relative all'anno 2025.
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
Al punto 5) della lettera A), a cui si fa rinvio, la circolare in esame indica le retribuzioni convenzionali orarie da utilizzare, relativamente a lavoratori in oggetto, per il calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2025.
LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA
Nel richiamare le istruzioni fornite con circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, l'INPS ha ricordato che, per l'anno 2025, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, all'assegno per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono pari al:
- 26,07% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Ciò premesso, l'Istituto ha evidenziato che il contributo mensile utile al fine dell'accertamento del requisito richiesto per il diritto alla indennità di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità, congedo parentale ed all'assegno al nucleo familiare, si ottiene, nell'anno in corso, applicando le aliquote sopra richiamate sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 20 agosto 1990, n. 233, attualmente pari a € 18.555,00.
Di conseguenza, il suddetto contributo mensile ammonta, per il corrente anno, a:
- € 403,11 (€ 18.555,00 x 26,07% = € 4.837,29 : 12), per i liberi professionisti;
- € 521,40 (€ 18.555,00 x 33,72% = € 6.256,75 : 12), per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
- € 541,65 (€ 18.555,00 x 35,03% = € 6.499,82 : 12), per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Per gli eventi insorti nel 2025, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia e degenza ospedaliera corrisponde ad € 83.755,00 (70% del massimale contributivo, di cui all'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, in vigore nel 2024, pari a € 119.650,00).
L'INPS ha comunicato, altresì, gli importi delle prestazioni spettanti per ogni giornata indennizzabile in relazione alle malattie e degenze ospedaliere iniziate nel 2025.
LIMITI DI REDDITO PER L'INDENNIZZABILITA' DEL CONGEDO
PARENTALE PER I PERIODI ULTERIORI A QUELLI NORMALMENTE INDENNIZZATI
Ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i periodi di congedo parentale fruiti oltre i periodi previsti dall'art. 34, commi 1 e 2, del medesimo decreto è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
In proposito, l'INPS rammenta che il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per l'anno 2025 è pari ad € 7.844,20.
Pertanto, l'indennità per congedo parentale per i periodi in questione potrà essere erogata qualora il richiedente abbia un reddito individuale inferiore ad € 19.610,50 (€ 7.844,20 x 2,5).
L'Istituto ha fatto riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per l'anno 2025, qualora il medesimo dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
INDENNITA' ED ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO
STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA DI FAMILIARI DISABILI
Con riferimento al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, la circolare ha comunicato, per l'anno 2025:
- il tetto massimo complessivo dell'indennità per tale congedo e del relativo accredito figurativo (€ 57.038,42);
- gli importi massimi dell'indennità economica, annuale (€ 42.886,00) e giornaliera (€ 117,50), calcolati tenendo conto dell'aliquota del 33% in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.