Interpello n. 2/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Allattamento non fa maturare la pausa pranzo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 2 del 16 aprile 2019, con il quale risponde ad un quesito di ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in merito al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento” di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.

L’articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”

Il caso specifico si riferisce ad una lavoratrice che è stata presente al lavoro per 5 ore e 12 minuti avendo poi fruito, per la restante parte del tempo, dei riposi giornalieri collegati alla nascita del bambino.

Il quesito era volto a capire se in tale evenienza i permessi di allattamento devono essere computati come orario di lavoro effettivo e quindi riconoscere anche la pausa pranzo.

La risposta del Ministero è negativa ed esclude che la presenza della dipendente nel luogo di lavoro per meno di sei ore dia diritto alla pausa.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

All.

INLinterpello2-2019.pdf

17 aprile 2019

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