Lavoratori italiani all'estero

Retribuzioni convenzionali per il 2024 ai fini del calcolo dei contributi

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto 6 marzo 2024 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si allega, contenente la determinazione delle retribuzioni convenzionali dell'anno 2024 per i lavoratori all'estero. 

Al riguardo, si ricorda che il Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, ha disposto l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non comunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale.

Ai sensi dell’art. 4 del medesimo provvedimento, i contributi sono calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con apposito decreto interministeriale1.

In materia è poi intervenuto l’art. 36 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha inserito nell’attuale art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), il comma 8-bis, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto ministeriale di cui al menzionato art. 4 del Decreto-Legge n. 317/19872.

In attuazione della normativa sopra richiamata, il Decreto in oggetto, nelle tabelle allo stesso allegate, ha determinato, per ciascun settore, le misure delle retribuzioni convenzionali che, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, devono essere prese a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero. 

Tale provvedimento precisa inoltre che:

  • per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle suddette tabelle;
  • i valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragioni di 26 giornate.

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1 In riferimento a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto-Legge n. 317/1987, il Decreto Ministeriale 22 ottobre 1987 ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori in argomento a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1987. Con Decreti Ministeriali 9 febbraio 1988, 14 febbraio 1989, 2 marzo 1990, 25 gennaio 1991, 24 gennaio 1992, 13 gennaio 1993, 11 marzo 1994, 15 dicembre 1995, 29 gennaio 1996, 8 gennaio 1997, 7 gennaio 1998, 5 gennaio 1999 e 7 gennaio 2000, sono state fissate le retribuzioni convenzionali da tenere presenti ai fini dei calcoli contributivi per gli anni dal 1988 al 2000.

2 Sulla base del disposto dell’art. 36 della Legge n. 342/2000 sono stati emanati i Decreti Ministeriali 23 gennaio 2001, 6 febbraio 2002, 13 gennaio 2003, 30 gennaio 2004, 17 gennaio 2005, 31 gennaio 2006, 19 gennaio 2007, 16 gennaio 2008, 28 gennaio 2009, 21 gennaio 2010, 3 dicembre 2011, 24 gennaio 2012, 7 dicembre 2012, 23 dicembre 2013, 14 gennaio 2015, 22 dicembre 2016, 20 dicembre 2017, 21 dicembre 2018, 11 dicembre 2019, 23 marzo 2021, 23 dicembre 2021 e 28 febbraio 2023, concernenti la determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui trattasi a valere, rispettivamente, per ciascuno degli anni da 2001 a 2023.

Allegati

tabelle retribuzioni convenzionali.pdf

decreto retribuzioni convenzionali.pdf

25 marzo 2024

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