Legge 18 luglio 2025 n° 106
Nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
Nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025, n. 106, contenente disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che qui si allega.
Gli articoli 1 e 2 della nuova legge riguardano in particolare i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, e i relativi diritti sono condizionati alla certificazione o alla prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
CONGEDO NON RETRIBUITO - Secondo l'art. 1 della nuova legge, in vigore dal 9 agosto 2025:
- fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, i dipendenti interessati possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante il periodo di congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
- tale congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo;
- il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento della contribuzione volontaria;
- al rientro al lavoro, al termine del periodo di congedo, ha diritto di accedere prioritariamente al lavoro agile, laddove lo svolgimento della sua prestazione lo consenta.
Per le stesse cause è possibile la sospensione, per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'art.14, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
PERMESSI PER VISITE, ESAMI E CURE MEDICHE - A decorrere dal 1° gennaio 2026, i dipendenti come sopra definiti hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente1 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per:
- visite;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.
Tale diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori del settore privato l'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi previdenziali.
1 V., tra l'altro, il congedo per cure in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavoratiiva superiore al 50 per cento, di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n° 119, e l'interpello al Ministero del Lavoro n° 10/2013 dell'8 marzo 2013.
All./
legge a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche.pdf