Legge di bilancio 2026
Novità in materia di previdenza
Nel Supplemento Ordinario n° 42/L alla Gazzetta Ufficiale n° 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n° 199 (Legge di bilancio 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026.
Si riporta, in proposito, qui di seguito una prima illustrazione delle disposizioni più rilevanti in materia di previdenza per il settore privato, facendo riserva di ulteriori approfondimenti anche ad esito dei decreti attuativi e delle indicazioni che preverranno da parte degli Enti competenti.
Le norme oggetto di commento sono tutte nell’art. 1 della legge di bilancio 2026, perciò si farà riferimento solo al relativo comma che le contiene.
ASSUNZIONI AGEVOLATE E ALTRI INCENTIVI IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO
ASSUNZIONI O TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO (commi 153-155) - Sono previsti 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028 al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. Tali risorse saranno destinate, da uno specifico decreto interministeriale, a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l'assunzione - dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 - di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione - nello stesso periodo - del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Il decreto interministeriale che stabilirà requisiti e condizioni per l'accesso ai benefici in argomento terrà conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle analoghe misure previste dal "Decreto Coesione" scadute il 31 dicembre 2025.
ASSUNZIONI DELLE LAVORATRICI MADRI DI TRE O PIU' FIGLI (commi 210-213) - Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
INCENTIVO AL PART-TIME (commi 215-218) - Ai datori di lavoro privati che, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, consentono alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le disposizioni per l’attuazione di questo incentivo saranno adottate con apposito decreto interministeriale.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Saranno accolte le domande di esonero fino a concorrenza dello stanziamento previsto per gli anni dal 2026 al 2034.
PENSIONI
ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI ALLA VARIAZIONE DELLA SPERANZA DI VITA (commi 185-193) - L'incremento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, previsto dal Decreto direttoriale 19 dicembre 2025 nella misura di tre mesi per il biennio 2027-2028, sarà applicato - limitatamente all'anno 2027 - nella misura di un mese. Dal 1° gennaio 2028 tale incremento decorrerà nella misura piena di tre mesi.
L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto per il biennio 2027-2028 non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, nei confronti dei soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle Gestioni esclusive dell'AGO e alla Gestione separata INPS, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative in dette professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (attività gravose);
- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfino le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (lavori usuranti);
- lavoratori di cui all'art. 1, comma 199, lett. d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lavoratori precoci che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti);
- soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale.
APE SOCIALE (commi 162-163) - E’ prorogata la misura dell’APE sociale per l’anno 2026, con il mantenimento dell'età di 63 anni e 5 mesi dell’età minima per accedervi e le medesime condizioni già previste per il 2024 e il 2025, anche per coloro che raggiungono i relativi requisiti nell'anno 2026.
Si ricorda che l’APE sociale consiste in un’indennità a carico dello Stato, erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni contributive e “di bisogno”, i quali non siano già titolari di pensione in Italia o all’estero. Tale indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata.
INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO (comma 194) - L'incentivo a posticipare il pensionamento anticipato, consistente nella possibilità di rinunciare all'accredito contributivo a proprio carico e percepirlo, senza che concorra a formare il reddito, unitamente alla retribuzione, si applica anche con riferimento ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti del trattamento pensionistico anticipato raggiungibile con anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, entro il 31 dicembre 2026.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (commi 201, lett. b) e 202) – A decorrere dal 1° luglio 2026, le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere ora erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento (anziché del 50 per cento) del montante finale accumulato, e in rendita.
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in capitale.
Sempre a decorrere dal 1° luglio 2026, sono aggiunte nuove modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare nelle forme a contribuzione definita, in luogo della rendita vitalizia:
- nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni residui. Sulla parte imponibile di tali prestazioni (al netto perciò della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta), è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- nella forma di prelievi liberamente determinabili, nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita come sopra determinata. Sulla parte imponibile di tali prelievi è operata la medesima ritenuta a titolo di imposta stabilita per la rendita a durata definita (vedi precedente alinea);
- mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni, con un numero minimo di rate e con la periodicità stabilite dalla Covip. Le prestazioni così erogate sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile di tali prestazioni è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 20 per cento, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.
In caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’opzione.
Alle nuove forme di prestazione, nonché alla RITA, sono estesi i medesimi limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni obbligatorie, ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo.
MODIFICHE ALLE MODALITA' DI ADESIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (commi 204-205) -
LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE - A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (in caso di presenza di più forme pensionistiche, l’adesione avviene verso quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi, la forma pensionistica di destinazione è quella residuale, attualmente gestita dal Fondo Cometa).
L’adesione automatica comporta la devoluzione non solo dell’intero trattamento di fine rapporto, ma anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale.
Tuttavia, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di:
- rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del trattamento di fine rapporto maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente scelta;
- in alternativa, mantenere il trattamento di fine rapporto secondo il regime di cui all’art. 2120 del Codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il trattamento di fine rapporto maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso scelta.
Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni per l’eventuale rinuncia. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre dalla stessa data.
Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire una informativa al lavoratore circa:
- gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare destinataria dell’adesione automatica;
- il meccanismo di adesione automatica;
- la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;
- le diverse scelte disponibili e la relativa tempistica.
I contributi e le quote di trattamento di fine rapporto versati alle forme di previdenza complementare sulla base di adesioni non esplicite saranno investite sulla base di diversi profili di rischio-rendimento, che terranno conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente, secondo quanto sarà definito dagli statuti e dai regolamenti delle forme pensionistiche.
LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE - Sempre dal 1° luglio 2026, per quanto riguarda i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il trattamento di fine rapporto maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica sopra descritto.
Il trattamento di fine rapporto è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.
INPS
DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA (comma 203) - Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS anche i datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti (60 limitatamente al periodo 2026-2027), prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Dal 1° gennaio 2032, detto limite scenderà da 50 a 40 lavoratori.