Mancata proroga del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia”
Messaggio INPS n. 1353 del 3 aprile 2019
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), non ha previsto il rinnovo del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia”, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017–2018.
L’articolo articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevedeva che la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, aveva la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1353 del 3 aprile 2019, con il quale fornisce le informazioni rivolte alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia.
Per ogni ulteriore informazione rimane a disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.
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