Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria

Indicazioni Inps

Con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 (v. allegato), l’INPS fornisce le prime indicazioni operative in merito alle novità, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, riguardanti in particolare l’estensione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività. Il documento chiarisce i criteri di determinazione della media occupazionale, le nuove soglie applicabili nei diversi periodi temporali e le modalità di decorrenza dell’obbligo contributivo. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi al Fondo di Tesoreria.

Obbligo conferimento al Fondo TFR

La circolare precisa che l’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre nei confronti dei lavoratori che non aderiscono a forme pensionistiche complementari, per i quali il trattamento resta disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, a condizione che il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti. Sono esclusi dall’ambito applicativo i datori di lavoro domestico e, salvo specifiche eccezioni, le pubbliche amministrazioni.

Dimensione occupazionale

La principale novità riguarda il superamento del criterio esclusivo della dimensione occupazionale rilevata nel primo anno di attività dell’azienda. A decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento sorge anche in capo ai datori di lavoro che raggiungano le soglie dimensionali previste negli anni successivi all’avvio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:

60 addetti per il periodo 2026-2027;

50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;

40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento.

La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.

Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.

Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.

In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto:

  • se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
  • se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Decorrenza dell’obbligo contributivo e versamento

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

Vengono inoltre fornite indicazioni operative in merito alla decorrenza dell’obbligo contributivo, al calcolo delle quote mensili da versare, alle misure compensative riconosciute ai datori di lavoro e alle modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens. Particolare attenzione è riservata alla gestione dei periodi pregressi.

Istruzioni operative

I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività.

Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.

Il versamento delle quote di TFR pregresse al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare (16 maggio 2026).

A tale fine l’INPS ha istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

La circolare conclude rinviando, per gli aspetti non espressamente disciplinati, alle istruzioni già fornite con la precedente prassi amministrativa, confermando la continuità del quadro applicativo del Fondo di Tesoreria alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

All./

circolare inps n° 12 del 5 febbraio 2026.pdf

09 febbraio 2026

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