Part time incentivato per l'accompagnamento alla pensione - Formazione sicurezza in Cig - Sicurezza nel lavoro agile

Nuove disposizioni

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 e riprodotta in allegato, contiene - tra l'altro - alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza che qui si riepilogano, facendo riserva di approfondimenti ad esito delle indicazioni applicative che perverranno da parte degli Enti competenti.

PART-TIME INCENTIVATO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE E STAFFETTA GENERAZIONALE (art. 6) - In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente ad un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla Gestione separata INPS e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, ad un regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione1.

Al fine della verifica dei requisiti pensionistici, i lavoratori interessati presentano domanda all'INPS, secondo le modalità che saranno definite dall'Istituto stesso e, una volta verificatane la possibilità, richiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche, riferite alla settimana o al mese.

Al lavoratore impiegato a tempo parziale è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, perciò l'incentivo non pregiudica l'ammontare dell'assegno pensionistico.

Al lavoratore così impiegato a tempo parziale è riconosciuta inoltre, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.

I benefici ora descritti sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (art. 10) - Con riferimento alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si prevede ora che la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico debbano avvenire non solo in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro), del trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, ma anche dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Inoltre, è disposto che gli interventi di addestramento possano essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

SICUREZZA SUL LAVORO NEL LAVORO AGILE (art. 11) - E' ora stabilito espressamente (art. 3, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008) che per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

La violazione di tale obbligo informativo è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.


Per il raggiungimento del requisito pensionistico è ammesso il cumulo, per periodi non coincidenti, delle sole gestioni amministrate dall'INPS.

All./

l. 11 marzo 2026 n° 34.pdf

30 marzo 2026

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