Piani di welfare aziendale

Risposta Agenzia delle Entrate n.10 del 25/1/2019

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.10 del 25 gennaio 2019 (allegata) è tornata a trattare alcuni aspetti riguardanti i trattamenti fiscali e contributivi legati all’esecuzione di un “Piano Welfare” predisposto con regolamento aziendale.

Sotto il profilo fiscale della deducibilità dei costi relativi ai benefit riconosciuti dal “Piano Welfare” da parte della società l’Agenzia, confermando l’indicazione già prevista con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, ha ribadito che la deducibilità integrale dei costi è consentita esclusivamente per i benefit erogati “in conformità a disposizione di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale”.

L’Agenzia ha altresì precisato che un regolamento aziendale (unilaterale) è idoneo a configurare l’adempimento di un obbligo negoziale laddove “lo stesso deve essere quindi non revocabile né modificabile autonomamente dal datore di lavoro”. Più precisamente, nel caso di specie, è stato ritenuto sufficiente a prevedere l’applicazione dell’art. 95 del TUIR un “Piano Welfare” di durata annuale con possibilità di rinnovo tacito, salvo disdetta di una delle Parti.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

All.

Agenzia delle entrate regolamento di welfare-1.pdf

15 febbraio 2019

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