Proroga della procedura semplificata per il lavoro agile

Interpretazione delle norme fissate dal Decreto proroghe

In materia di lavoro agile  in procedura semplificata, l’articolo 90, commi 3 e 4,  del d.l. n. 34/2020, nella sua formulazione originaria, fissava la possibilità di avvalersi della procedura semplificata “Fino alla cessazione dello stato di emergenza” (allora fissata al 31 luglio 2020) “……e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020….”.

 

Questa formulazione (identica a quella ora utilizzata all’art. 19 del “Decreto Proroghe”) è stata oggetto di una FAQ interpretativa, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in base alla quale “il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza. Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.” (ossia secondo la procedura ordinaria, previa acquisizione del consenso del lavoratore).

 

L’art. 19 del decreto legge “proroghe” (d.l. 31 dicembre 2020 n. 183) utilizza la stessa formulazione del d.l. n. 34/2020 “I termini previsti ….all’allegato 1…… sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza……e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

 

In buona sostanza, dunque, (seguendo la logica interpretativa utilizzata dal Ministero del Lavoro per l’analoga formulazione adottata nel d.l. n. 34/2020), avremmo dovuto ritenere che anche la proroga dell’utilizzo della procedura semplificata disposta dal d.l. “proroghe”, (ossia dall’art. 19 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, con il rinvio all’allegato 1, n. 29, del decreto stesso), dovesse valere solo fino al 31 gennaio 2021 (termine attualmente fissato per la cessazione dello stato di emergenza) ed eventualmente fino al 31 marzo, ma solo nel caso in cui fosse disposta una proroga dello stato di emergenza fino a quella data.

 

Ed invece il Ministero del Lavoro ha ufficialmente comunicato, tramite il proprio sito istituzionale, il 4 gennaio, che la proroga della procedura semplificata, disposta con il d.l. “proroghe” n. 183/2020, deve intendersi efficace fino al 31 marzo.

 

Ne deriva che, evidentemente, Il Ministero ha cambiato opinione rispetto all’interpretazione fornita a luglio dell’analoga formulazione utilizzata dall’art. 90 del d.l. n. 34/2020, in quanto afferma che la proroga deve intendersi efficace fino al 31 marzo, ma ciò senza che sia stato, almeno finora, prorogato lo stato di emergenza.

 

Confindustria, che non aveva condiviso l’interpretazione data dell’art. 90 dal Ministero del Lavoro con la faq di luglio, aveva predisposto un emendamento (approvato nel d.l. 7 ottobre 2020 n. 125, convertito nella legge n. 159/2020), che utilizzava una formulazione legislativa inversa rispetto a quella utilizzata nel d.l. n. 34/2020.

Ed infatti, l’art. 1, comma 3, lett. b), n. 6-bis, del d.l. 7 ottobre 2020 n. 125 afferma che la procedura semplificata (prevista dall’art. 90, commi 3 e 4) era “prorogata fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza”.

 

La motivazione che sosteneva l’emendamento si basava sulla considerazione che la procedura semplificata (che prevede la possibilità per il datore di utilizzare il lavoro agile a prescindere dal consenso del lavoratore) non è altro che una vera e propria misura prevenzionale: ond’è che, se sussiste lo stato di emergenza, il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare la procedura semplificata, che consente di adibire il singolo lavoratore al lavoro agile (anche senza raccogliere necessariamente il suo consenso), esponendo a minori rischi di contagio sia lui che la comunità dei suoi colleghi.

 

Con quell’emendamento, dunque, si adottava il criterio, razionale e funzionale, di agganciare la durata dell’utilizzo della procedura semplificata alla durata dello stato di emergenza.

 

Ed invece ora il decreto legge n. 183/2020, essendo successivo al decreto legge 125/2020, deve ritenersi abbia abrogato implicitamente le disposizioni incompatibili e, pertanto, si ritiene che l’emendamento che era stato proposto da Confindustria ed approvato dal Parlamento sia venuto meno.

 

E’ pur vero che con il d.l. n.183/2020, a seguito dell’interpretazione da ultimo adottata da Ministero del Lavoro, la procedura semplificata si può utilizzare fino al 31 marzo ma resta che, se lo stato di emergenza fosse prorogato oltre quella data, occorrerebbe emanare una nuova norma per prorogare ulteriormente la possibilità di utilizzo della procedura semplificata.

 

Pertanto, nel corso della conversione in legge del d.l. n. 183, Confindustria tenterà di riproporre l’emendamento che era stato accolto nel d.l. n. 125/2020.

13 gennaio 2021

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