Proroga per il 2026 dell'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti

Istruzioni dell'Inps

Con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, riportata in allegato, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le indicazioni circa l'incentivo al posticipo del pensionamento anticipato da parte dei lavoratori dipendenti, previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207)1 e prorogata dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).

Per effetto della proroga operata dalla Legge di bilancio 2026, la facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:

  • entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103");
  • entro il 31 dicembre 2026 maturino i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

La circolare in oggetto, alla quale si rinvia, precisa - tra l'altro - che:

  • per poter accedere all'incentivo, il lavoratore interessato deve darne comunicazione all’INPS ai fini della verifica dei requisiti di spettanza della misura;
  • l’Istituto, a seguito della presentazione della domanda, verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o di pensione anticipata e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa;
  • solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.



1 La Legge di bilancio 2025 ha riscritto la norma contenuta nella Legge di bilancio 2023 contenente l'analogo incentivo a posticipare il pensionamento anticipato della sola pensione anticipata flessibile, prevedendo che i dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2025 i requisiti non solo della pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103), ma anche del trattamento pensionistico anticipato, raggiungibile con anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, possano rinunciare all'accredito della quota a proprio carico dei contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e percepirlo unitamente alla retribuzione, senza che concorra a formare il reddito.

All./

circolare i.n.p.s. n° 42 del 3 aprile 2026.pdf

09 aprile 2026

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