Quota 100 ed incumulabilità

Pubblicata la circolare Inps n° 117/2019.

Si trasmette la circolare Inps n. 117 del 09/08/2019 con la quale L’Istituto fornisce alcuni chiarimenti in merito alla cd. “pensione quota 100” con riferimento al regime della cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.

Nel rinviare alla circolare per gli ulteriori profili esaminati dall’Istituto, è opportuno evidenziare alcuni passaggi che affrontano, in particolare, il tema degli agenti e rappresentanti di commercio.

In questi rapporti, infatti, molto spesso il momento dello svolgimento della prestazione (momento della promozione/conclusione di contratti) non coincide con il momento della liquidazione delle relative provvigioni.

Di conseguenza, i rapporti di agenzia rischiavano di essere particolarmente penalizzati dal principio di incumulabilità della pensione quota 100 con il reddito da lavoro (cfr. art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019).

Anche a seguito del confronto tra la Confindustria e l’Istituto, la circolare offre due soluzioni: al paragrafo 3 si fa espresso riferimento agli agenti di commercio e si prevede che l'agente possa richiedere la quota 100 con liquidazione differita (quindi, ad esempio, dopo che gli sono state liquidate le provvigioni).

Ancor più significativo e risolutivo è però il chiarimento della circolare secondo cui l'incumulabilità tra pensione quota 100 e redditi per attività di lavoro non riguarda i redditi derivanti da attività lavorative svolte prima della decorrenza della pensione. In proposito vedasi l'esempio n. 1) contenuto nel paragrafo 1.4.

Allegato

circolare inps quota 100 incumulabilità.pdf

04 settembre 2019

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