Rapporti di lavoro determinato stagionali e contributo addizionale Naspi

Messaggio Inps n° 483 del 7 febbraio 2025

A parziale rettifica di quanto sostenuto nel messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, la Direzione Generale dell'INPS, con l'allegato messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha precisato - anche a seguito delle richieste di chiarimento da parte della Confindustria - che la fattispecie esonerativa del contributo addizionale dell'1,40 per cento della retribuzione imponibile e del relativo incremento dello 0,50 per ciascun rinnovo, prevista dall'art. 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, non è limitata alle ipotesi disciplinate dal decreto  del Presidente della Republica 7 ottobre 1963 n° 152 (attività stagionali c.d. "tabellate"), ma comprende anche le attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, come già aveva sottolineato lo stesso Istituto con la circolare n. 91 del 4 agosto 2020.

Si sottolinea che le attività stagionali previste dai contratti collettivi rinnovati dopo il 31 dicembre 2011, consentono l'esclusione dal pagamento del contributo addizionale e delle relative maggiorazioni qualora i rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

All./

messaggio i.n.p.s. n° 483-25.pdf

11 febbraio 2025

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