Rapporto biennale situazione lavorativa di genere

Adempimenti aziendali

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuta a trasmettere, entro il 30 aprile 2024, il rapporto biennale sulla situazione lavorativa di genere.

Le imprese che occupano fino a 50 dipendenti possono, invece, redigere il rapporto su base volontaria.

Nel rapporto occorre indicare, i dati su genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, oltre a numerosi altri dati, tra cui il numero di lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento, coinvolti in attività di formazione professionale, nonché sottoposti a procedure di licenziamento o pensionamento.

In caso d’inadempimento dell’obbligo di trasmissione nei termini prescritti può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall’impresa

Per la compilazione del rapporto relativo al biennio 2022-2023 va fatto riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2021. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale.

Sulla base dei dati contenuti nel rapporto, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022.

Sanzioni

In caso d’inadempimento dell’obbligo di trasmissione del rapporto nei termini prescritti, la Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione dei soggetti competenti, invita l’impresa interessata ad adempiervi entro 60 giorni.

Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga oltre 12 mesi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’impresa.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla verifica della veridicità del rapporto e quando esso risulterà mendace o incompleto troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili

29 marzo 2024

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