TFR versato al fondo di tesoreria

Regime di indisponibilità

Si ritiene utile fornire un riepilogo di quali siano le opzioni del lavoratore dipendente del settore privato riguardo alla destinazione delle quote maturande di Trattamento di Fine Rapporto.

1. far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità tacita: se entro 6 mesi dalla prima assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta riguardante il proprio TFR, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento per il lavoratore o, in assenza di questa, a FONDINPS (fondo pensione di natura residuale) ;

2. far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità esplicita: il lavoratore può decidere di versare il proprio TFR alla forma previdenziale da lui stesso designata;

3.  mantenere il regime del TFR di cui all’art. 2120 c.c. con modalità esplicita: accantonandolo presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria presso l’INPS.

L’INPS ricorda come il finanziamento del Fondo di Tesoreria ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione.

Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è pagato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo, secondo le modalità illustrate con la circolare INPS n. 70/2007.

L’INPS ritiene che il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale per cui le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti.

L’INPS ha quindi definitivamente posto fine alla querelle aperta nel maggio 2014 quando la COVIP, in risposta ad un quesito, si era pronunciata circa la possibilità di devolvere, in accordo con l’azienda, al proprio Fondo pensione anche il TFR pregresso maturato dopo il 1° gennaio 2007.

Si conclude affermando che l’istituto della portabilità delle quote di TFR pregresse non possa trovare applicazione qualora dette quote siano accantonate a Fondo di Tesoreria.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

All.

mess_413_inps pdf.pdf

06 febbraio 2020

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