Trasmissione entro il 28 febbraio 2025 dei dati relativi ai fringe benefits del personale cessato nell'anno d'imposta 2024
Messaggio Inps n° 509 dell'11 febbraio 2025
Con l'allegato messaggio n. 509 dell'11 febbraio 2025, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito indicazioni in merito ai termini da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione telematica dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso del periodo d'imposta 2024, in relazione ai quali l'Istituto potrebbe essere tenuto a svolgere le attività di sostituto di imposta, avendo erogato prestazioni nel medesimo anno.
Secondo quanto disposto nel messaggio in esame, cui si fa rinvio per gli aspetti operativi, per consentire la tempestiva effettuazione degli adempimenti ai quali l'INPS è tenuto in qualità di sostituto di imposta (ovvero il conguaglio fiscale di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento), le aziende interessate dovranno inviare esclusivamente per via telematica, entro il 28 febbraio 2025, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso dell'anno 2024 al personale cessato dal servizio nel corso del medesimo anno.
I dati che perverranno tardivamente rispetto al 28 febbraio 2025 non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tuttavia saranno oggetto di rettifiche nelle Certificazioni Uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
All./