Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro

Responsabilità del datore

Come noto l’art. 42, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020 poi convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.
Nel documento allegato l'istituto chiarisce che in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.
La presunzione semplice necessita dell'accertamento rigoroso dei fatti, degli avvenimenti e delle circostanze che collegano il contagio al lavoro.
L'INAIL precisa inoltre che "l’attivazione dell’azione di regresso da parte dell’Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da Sars- Cov-2 e oltretutto l’attivazione dell’azione di regresso presuppone anche l’imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno".
Certamente, a nostro parere, la circolare INAIL non risolve i problemi e lascia comunque margini di incertezza ma tutto il sistema Confindustriale sta chiedendo con forza l'introduzione di una vera e propria norma di legge che possa dissolvere in modo cristallino i corretti timori delle Aziende e la circolare INAIL si pone sulla strada garantista.
All.
21 maggio 2020

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